Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino |
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Procura
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Il/la/i sottoscritto/a/i signor/a/i società
.......................................................................................................(mandante)
conferisce/cono procura a:
dello Studio Legale e Notarile GRASSI-QUADRANTI, Via E. Bossi 26, 6830 Chiasso.
ciascuno a titolo individuale, iscritto/i nel Registro degli avvocati del Cantone Ticino, membro/i dell’Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino (OATi) e della Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA), perché abbia a
rappresentarlo/i singolarmente, con facoltà di subdelega relativamente alla seguente pratica:
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In particolare il mandatario è autorizzato ad agire in ogni procedura giudiziaria o extragiudiziaria direttamente o
indirettamente connessa con l’oggetto sopra indicato, con facoltà di chiamare e stare in causa, sporgere o ritirare
querele e denunce penali, ricevere atti e citazioni, transigere, compromettere, appellare, deferire o riferire il
giuramento, e ciò avanti tutte le autorità amministrative, giudiziarie o arbitrali, iniziare e proseguire procedimenti
esecutivi compresa la domanda di fallimento, accordare termini, proroghe e dilazioni, riscuotere somme, ricevere
valori e rilasciare quietanze, fare depositi, prelevare fondi e procedere a pagamenti.
Inoltre il mandatario ha facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenesse nell’interesse del mandante il
quale lo ratifica già sin d’ora, tenendolo indenne da ogni e qualsiasi responsabilità ai sensi di legge.
Il mandante si impegna a versare al mandatario a prima richiesta tutti gli acconti necessari all’esecuzione del
mandato. Egli si obbliga a rimborsare tutte le spese anticipate dal mandatario e a saldare i suoi onorari ed
esborsi.
A pratica ultimata, il mandatario é autorizzato, nei limiti delle sue pretese, a trattenere gli atti da lui redatti e a
esercitare i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge fino alla liquidazione di ogni ragione di
dare e avere.
Il mandante dichiara di cedere al mandatario a titolo di garanzia le indennità per spese e ripetibili o crediti che il
mandante stesso vanta a seguito del presente mandato nei confronti di tribunali, amministrazione, parti avverse,
parti contraenti o altri terzi, e ciò fino a concorrenza delle pretese del mandatario.
Il mandatario, anche senza interpellare il mandante, é autorizzato a distruggere l’incarto trascorsi dieci anni dalla
conclusione del mandato.
Il mandante dichiara di eleggere il foro del domicilio del mandatario nel Cantone Ticino e di riconoscere
l’applicazione del diritto svizzero per ogni contestazione che potesse sorgere a dipendenza del presente mandato.
Chiasso, il .........................
Il/La mandante:
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